PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di disciplinare il settore delle case da gioco in modo organico e uniforme su tutto il territorio nazionale, di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino e di favorire la crescita di poli d'attrazione turistica, la presente legge reca norme che attribuiscono a ciascuna regione e provincia autonoma la facoltà di istituire una casa da gioco, nell'ambito del proprio territorio.

Art. 2.
(Autorizzazioni).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale, sono autorizzati l'apertura e l'esercizio di case da gioco su tutto il territorio nazionale, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
      2. In ogni regione o provincia autonoma possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di una sola casa da gioco. L'autorizzazione è concessa con decreto del presidente della regione o della provincia autonoma, previa deliberazione, approvata a maggioranza assoluta, del consiglio comunale interessato.
      3. L'autorizzazione ha durata ventennale ed è rinnovabile.
      4. L'autorizzazione può essere concessa congiuntamente a due comuni nell'ambito del territorio regionale o provinciale, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco, con obbligo di rendicontazione distinta e separata.

 

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      5. Possono divenire sede di casa da gioco soltanto i comuni aventi la qualifica di «comune a vocazione turistica» ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.
(Comuni a vocazione turistica).

      1. È istituita la denominazione di «comune a vocazione turistica». Tale qualifica è riconosciuta ai comuni dalle rispettive regioni o province autonome, sulla base della concorrenza di elementi quantitativi e qualitativi inerenti la particolare attrazione turistica, la conservazione e qualificazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
      2. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa regione o provincia autonoma, sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti caratteristiche:

          a) che presentino flussi turistici qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

          b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          c) che siano centro termale di interesse regionale e nazionale;

          d) che non siano capoluoghi di provincia;

          e) i cui territori siano colpiti da crisi industriale ed occupazionale;

          f) che abbiano predisposto progetti per il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, con preferenza per i progetti che hanno ad oggetto ambiti territoriali più vasti, quali il distretto turistico;

          g) che abbiano avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco o che documentino importanti precedenti storici specifici.

 

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Art. 4.
(Regolamento per l'esercizio delle case da gioco).

      1. Il presidente della regione o provincia autonoma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio della casa da gioco, contenente le disposizioni atte a garantire e disciplinare:

          a) la tutela dell'ordine pubblico;

          b) l'accesso alla casa da gioco e i divieti di frequentazione per motivi di età, o connessi a particolari categorie di soggetti ovvero collegati a particolari funzioni da essi esercitate;

          c) la predisposizione del calendario per l'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) la fissazione del prezzo dei biglietti d'ingresso;

          e) la predisposizione di particolari cautele e controlli utili ad assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          f) l'indicazione espressa delle specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati, contemplando l'ammissione del gioco con le slot-machine;

          g) ogni altra prescrizione idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina inoltre:

          a) le modalità per la concessione della gestione della casa da gioco, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, a singoli privati o a società con capitale privato, nel rispetto dei seguenti principi:

 

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              1) gli oneri sostenuti per la gara d'appalto e quelli derivanti da eventuali lavori di ristrutturazione degli immobili, affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario;

              2) entro un anno dalla aggiudicazione, gli eventuali lavori di ristrutturazione devono essere ultimati e deve essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza dalla concessione;

              3) non possono partecipare alla gara d'appalto i soggetti e le società, o loro partecipate, già concessionarie o partecipanti alla gestione di altra casa da gioco.

          b) le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche inerenti al concessionario e al personale addetto;

          d) le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti;

          e) le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione, e i relativi controlli.

Art. 5.
(Titolarità e gestione).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune nel cui territorio è concessa l'autorizzazione per la nuova istituzione, ovvero ai due comuni, secondo l'ipotesi e le modalità previste all'articolo 2, comma 4.
      2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o dai comuni di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, oppure attraverso un soggetto, persona fisica o società con capitale privato che gestisca l'esercizio in regime di concessione, rilasciata a sensi del regolamento di cui all'articolo 4.

 

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      3. Nelle ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco, entro tre mesi dalla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, il comune indìce la gara d'appalto che deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione

Art. 6.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. In caso di violazione delle disposizioni derivanti dalla presente legge e in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza lo richiedano, il presidente della regione o provincia autonoma può sospendere o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Art. 7.
(Proventi e vincolo di destinazione).

      1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con obbligo di destinazione per l'amministrazione comunale ad attività promozionali, turistiche, culturali ed economiche locali, per la tutela dei beni culturali e artistici, la valorizzazione dei parchi naturali, l'incremento degli interventi in campo sociale, dell'assistenza e del volontariato, con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale;

          b) il 30 per cento alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ha sede la casa da gioco con analogo vincolo di destinazione e con medesimo obbligo di rendicontazione distinta e separata ai sensi della lettera a);

          c) il restante 20 per cento è destinato alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ha sede la casa da gioco, per la realizzazione di progetti specifici finalizzati alla stabilizzazione del

 

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lavoro precario, nonché di formazione, avviamento e riconversione al lavoro per i disoccupati.

Art. 8.
(Regime fiscale e norme per la trasparenza delle operazioni di cassa).

      1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
      2. Al servizio di cassa delle case da gioco si applicano le norme vigenti in materia di contrasto e prevenzione delle operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Istituzione della Direzione centrale e del Nucleo speciale di polizia per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
      2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un Nucleo speciale di polizia, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.
      3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione

 

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del gioco d'azzardo clandestino, il Nucleo speciale di polizia:

          a) ispeziona i locali di gioco, i locali amministrativi, i libri sociali e i dati contabili, gli uffici comunali e gli atti amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove ha luogo la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;

          b) tiene sotto osservazione e controllo i dipendenti, i soci e gli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi;

          c) garantisce il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento di cui all'articolo 4 nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

      4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni indicate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le case da gioco già in esercizio devono uniformarsi alla nuova disciplina ivi stabilita.